Il nostro statuto, le nostre regole

STATUTO

dell'Associazione "CITTA’ DELLA GIOIA ONLUS"

 

ART. 1) DENOMINAZIONE

E' costituita un'Associazione Culturale e di solidarietà sociale senza scopo di lucro denominata:

"CITTA’ DELLA GIOIA ONLUS"

 

ART. 2) DURATA

L'Associazione ha durata illimitata.

 

ART. 3) SEDE

L'Associazione ha sede in Napoli, c/o Famiglia Filippi-Butera, Via G. Piazzi, 45.

Può istituire delegazioni e sedi operative staccate sia in Italia che all'estero.

Il domicilio legale degli associati per ogni rapporto con l'associazione è la sede sociale. Tale sede potrà essere trasferita su decisione del Consiglio Direttivo a maggioranza semplice.

 

ART.4)

In osservanza dei requisiti previsti dall’art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, la predetta Associazione dichiara di voler uniformarsi ai seguenti principi:

a) l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;

b) il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate all’art. 10, comma 1, lettera a) del predetto decreto legislativo n. 460 del 1997, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;

c) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;

d) l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;

e) l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

f) l’obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;

g) la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori di età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione;

h) l’uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione “Organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o dell’acronimo “ONLUS”.

 

ART. 5) OGGETTO DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione non ha scopo di lucro, si ispira a principi di solidarietà umana e sociale, e ai principi di utilità sociale. La stessa persegue i seguenti scopi nell'esclusivo interesse delle persone svantaggiate:

- promuovere una cultura della sobrietà, per nuovi stili di vita personali e comunitari, non solo di testimonianza economicamente etica, ma incidenti responsabilmente anche nelle scelte di sviluppo e di salvaguardia dell’ambiente;

- contribuire a costruire una “città” in senso lato, dove promuovere solidarietà, partecipazione, giustizia, pace, non violenza;

- impegnarsi perchè questa “città” sia caratterizzata dalla gioia  di chi vive il  gusto e il senso nel dono gratuito di sé stessi a chi è ai margini della società, escluso o colpito nella dignità e nei diritti umani; anche gioia di chi oggi è emarginato sulle frontiere del disagio e dell’esclusione;

- promuovere gesti concreti in tal senso, partendo da azioni progettuali;

- tessere relazioni di giustizia, costruendo con l’Altro un Pensiero ed un’ Azione che contribuiscano  ad eliminare le cause d’ingiustizia, anche strutturali;

- contribuire a dare risposte alle emergenze locali, nazionali e internazionali;

- porre una particolare attenzione a sostenere la formazione di giovani altrimenti esclusi dal circuito scolastico e universitario e all’ascolto di quanti, nei nostri territori e all’estero, bussino alla porta della solidarietà e del diritto/dovere di partecipazione alla comunità civile; siano essi cittadini residenti o migranti, donne o uomini, bambini, giovani o anziani, lavoratori o disoccupati: favorirne l’accoglienza, l’ascolto, il dare loro voce, sostegno e speranza possibili;

- promuovere relazioni e dialoghi tra persone, razze, etnie, religioni e culture diverse, credendo alla ricchezza delle differenze al servizio del bene comune come valore;

- avere come orizzonte di riferimento i valori e i principi sanciti dalla nostra Carta Costituzionale, dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, dai trattati europei ed internazionali.

Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione si propone le seguenti attività:

- promozione di strumenti sociali quali risposte concrete al sostegno scolastico nell’interazione associazione-alunno-scuola-famiglia, ed universitario;

- interventi di carattere socio-assistenziale, utilizzando centri culturali e di ascolto, centri d’assistenza e socio-sanitari, anche mobili, laboratori di studio della lingua italiana ed estere per italiani e stranieri;

- promozione lavorativa in collaborazione con enti abilitati, utilizzo dello sport e dell’attività motoria, ecc., destinati in particolare a minori e non, a rischio o in condizioni di disagio economico e/o sociale, a immigrati, a senza fissa dimora, a persone indigenti ed escluse;

- promozione di iniziative e campagne a sostegno di uno stile di vita sobrio, del riuso dei beni, del ciclo dei rifiuti e del riciclaggio delle materie, al fine di salvaguardare l’ambiente e per la difesa dei beni comuni (acqua, aria);

- proposte di iniziative artistiche, ricreative e culturali, sportive, volte anche alla raccolta fondi a sostegno delle attività associative o di collaborazioni con altre iniziative esterne, ma coerenti con i valori e gli obiettivi associativi;

- promuovere e/o realizzare iniziative di carattere informativo e comunicativo  volte a sviluppare nella coscienza civile i valori associativi, anche mediante strumenti multimediali.

Le attività, da espletare con modalità progettuali o con singoli interventi, possono prevedere, a seconda delle esigenze, promozione e partecipazione a tavoli istituzionali, incontri, convegni, forum, osservatori, tavole rotonde, mostre, manifestazioni (anche per la sensibilizzazione dell’opinione pubblica; anche in rete/collaborazione con altre realtà/istituzioni, pubbliche e private).

L'Associazione può promuovere movimenti, comitati e gruppi.

L'Associazione potrà accedere a contributi, sovvenzioni di qualsiasi genere previsti dalle vigenti normative (il tutto nell'ambito dell'attività di "ONLUS" innanzi descritta).

L'associazione potrà svolgere la propria attività sia in Italia che all'estero.

 

ART. 6) SOCI

Gli aderenti all'associazione si dividono in:

a) associati fondatori;

b) associati effettivi;

c) associati sostenitori.

Sono associati fondatori le persone che sono intervenute all'atto costitutivo dell'associazione ovvero le persone cui venga riconosciuta tale qualifica per delibera del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo, solo nella prima riunione successiva all'atto costitutivo, potrà riconoscere la qualifica di associato fondatore ai promotori non intervenuti alla costituzione dell'associazione.

Sono associati effettivi le persone od enti la cui domanda di ammissione, corredata dalla presentazione di due associati (fondatori e/o effettivi), verrà accettata dal Consiglio Direttivo e che verseranno, all'atto di ammissione, la quota di associazione che verrà stabilita dal Consiglio Direttivo. Gli associati effettivi possono assumere lo status di associati fondatori dopo due anni, con domanda di ammissione al Consiglio Direttivo, corredata dalla presentazione di due associati fondatori.

Sono associati sostenitori le persone che contribuiscono concretamente alla vita dell'Associazione, attraverso prestazioni professionali non retribuite o elargizioni di varia natura; il Socio Sostenitore rimane tale fino a che permangano le condizioni che ne hanno motivato la designazione.

L'Assegnazione della titolarità di associato effettivo o Sostenitore viene deliberata dal Consiglio Direttivo, a scrutinio segreto o palese.

A) Il numero degli associati è illimitato. Può diventare associato chiunque si riconosca nel presente statuto ed abbia compiuto il diciottesimo anno di età; indipendentemente dalla propria identità sessuale, nazionale, appartenenza etnica, politica e religiosa.

Agli aspiranti associati sono richiesti l'accettazione e l'osservanza dello statuto, del regolamento interno eventualmente predisposto e il rispetto della civile convivenza.

Lo status di associato, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo punto F. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino questo principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

B) Gli aspiranti associati devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita, unitamente all'attestazione di accettare ed attenersi allo statuto, all'eventuale regolamento interno ed alle deliberazioni degli organi dell'Associazione.

C) E' compito del Consiglio Direttivo esaminare ed esprimersi, entro un massimo di 30 (trenta) giorni dalla richiesta di adesione, in merito alle domande di ammissione, verificando che gli aspiranti associati siano in possesso dei requisiti previsti. Qualora la domanda venga accolta, al nuovo socio verrà comunicata l'accettazione, ed i suoi dati saranno conservati con ogni cura nell'anagrafe sociale.

D) Gli associati hanno diritto a:

- Riunirsi in Assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione;

- Partecipare a tutte le iniziative ed alle manifestazioni promosse dall'Associazione;

- Discutere ed approvare i bilanci e/o rendiconti;

Hanno diritto di voto in Assemblea gli associati, un voto singolo ogni associato, che abbiano provveduto al versamento della quota sociale.

E) L'associato è tenuto al pagamento annuale della quota sociale, al rispetto dello statuto e dell'eventuale regolamento interno, all'osservanza delle delibere degli organi sociali, nonchè al mantenimento di irreprensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle attività dell'Associazione e nella frequentazione della sede.

La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'organizzazione, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile o rivalutabile.

F) La qualifica di associato si perde per:

- Decesso;

- Mancato pagamento della quota sociale;

- Dimissioni e/o recesso, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;

- Espulsione o radiazione.

G) Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti dell'associato, mediante, a seconda della gravità dell'infrazione commessa, il richiamo scritto, la sospensione temporanea o l'espulsione o radiazione, per i seguenti motivi:

- Inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;

- Denigrazione dell'associazione, dei suoi organi sociali, dei suoi associati;

- L'attentare in qualche modo al buon andamento dell'Associazione, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;

- Il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee;

- Appropriazione indebita di fondi sociali, atti, documenti o altro di proprietà dell'Associazione;

- L'arrecare in qualunque modo danni morali, o materiali all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito.

H) Contro ogni provvedimento di sospensione, espulsione o radiazione, è ammesso il ricorso al Presidente dell'Associazione entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea degli associati.

 

ART. 7) PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Il patrimonio dell'associazione è formato:

a) dalle quote sociali ed eventuali contributi volontari dei soci che potranno essere richiesti in relazione alle necessità e al funzionamento della associazione;

b) dai contributi di enti pubblici e altre persone fisiche e giuridiche;

c) dai beni mobili e immobili che diverranno di proprietà della associazione;

d) da eventuali donazioni, erogazioni e lasciti;

e) da entrate per servizi prestati dall'Associazione;

f) da ogni altra entrata o conferimento che concorre a incrementare l'attivo sociale;

g) da un fondo di solidarietà eventualmente costituito dagli associati per particolari esigenze dell'associazione.

 

ART. 8) ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi della associazione:

- l'Assemblea degli Associati;

- il Consiglio Direttivo;

- il Presidente;

- il Segretario;

- il Tesoriere;

- il Collegio dei Revisori dei conti (se nominato).

 

ART. 9) ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'Assemblea è composta da tutti gli associati, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza dal Vice-Presidente, o, in loro assenza, da un associato nominato dal Consiglio Direttivo prima dell’inizio dei lavori.

L’Assemblea delibera sugli indirizzi generali dell’Associazione.

L’Assemblea elegge i membri del Consiglio Direttivo.

Ad ogni associato spetta un voto.

Per la validità delle assemblee, sia ordinarie che straordinarie, in prima convocazione è necessario che siano presenti almeno la maggioranza degli associati (fondatori e effettivi) e le delibere saranno prese a maggioranza di voti.

Nel caso di seconda convocazione l'assemblea ordinaria e straordinaria sarà valida qualunque sia il numero degli associati (fondatori e effettivi) presenti e delibererà a maggioranza semplice.

L'Assemblea deve essere convocata entro il 30 (trenta) giugno di ogni anno da parte del Presidente del Consiglio Direttivo per la previsione del bilancio economico e finanziario consuntivo relativo al precedente esercizio.

L'Assemblea potrà inoltre essere convocata ogni qualvolta lo riterrà necessario il Consiglio Direttivo e dovrà anche essere convocata quando ne faccia domanda scritta e motivata un terzo degli associati. In tale domanda i richiedenti dovranno indicare gli argomenti da trattare.

Le convocazioni dovranno essere inviate a mezzo lettera, fax o posta elettronica entro il decimo giorno antecedente quello stabilito per l'Assemblea a tutti gli associati ed agli indirizzi risultanti presso la associazione alla scadenza del mese precedente la data di invio delle convocazioni.

L'assemblea in particolare delibera sulla approvazione del rendiconto economico-finanziario consuntivo, sulla nomina dei membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei conti, sulle modifiche dello statuto (con le modalità previste dall'eventuale regolamento) e sullo scioglimento dell'associazione e la conseguente devoluzione del patrimonio.

Di ogni Assemblea verrà redatto apposito verbale.

 

ART. 10) CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque a nove membri eletti ogni triennio dall'Assemblea degli associati tra i gli associati fondatori. Le cariche di membri del Consiglio Direttivo sono rinnovabili.

Compiti del Consiglio Direttivo sono:

- programmare l'attività dell'Associazione sulla scorta delle linee assembleari;

- predisporre un regolamento interno volto ad una migliore e più dettagliata organizzazione dell'associazione;

- verificare lo svolgimento delle attività sociali;

- gestire il patrimonio dell'Associazione;

- decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altri Enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori dello statuto;

- deliberare in materia di ammissione, recesso, decadenza ed esclusione dei soci, nonché circa le azioni disciplinari nei confronti degli stessi;

- accettare, previa valutazione, gli associati “fondatori”, “effettivi” e gli associati “sostenitori” che ne facciano domanda;

- fissare la misura delle quote sociali e degli eventuali contributi associativi supplementari;

- deliberare su tutti gli atti di natura contrattuale, mobiliare e finanziaria compresa l’apertura di conti correnti e depositi con enti finanziari e/o istituti bancari nell’ambito dell’attività sociale;

- predisporre il bilancio preventivo e consuntivo annuale o il rendiconto;

- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e programmazione economica dell'anno sociale.

Il Consiglio Direttivo formula i programmi di attività sociale e propone le modifiche da apportare allo Statuto dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente, dal Vice Presidente o dalla maggioranza dei consiglieri, per mezzo di raccomandata, telegramma, telefax o e-mail almeno tre giorni prima della data fissata.

Delle riunioni viene redatto verbale.

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi membri e comunque almeno una volta per ogni esercizio.

In caso di assenza o impedimento del Presidente il Consiglio viene presieduto dal Vice Presidente ovvero in mancanza dal consigliere più anziano di età.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Le deliberazioni avvengono per scrutinio palese, tranne che per le questioni di natura personale che hanno luogo a scrutinio segreto.

I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie.

 

ART. 11) PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio e tutti quei poteri che il Consiglio Direttivo gli attribuirà.

Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo del quale attua le disposizioni; sovrintende a tutti gli Uffici e servizi dell'Associazione e provvede al buon andamento di essi.

In caso di necessità e di urgenza, il Presidente assume i provvedimenti ordinari di Competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

Il Presidente può, mediante delega, incaricare i Componenti del Consiglio Direttivo congiuntamente o singolarmente all'assolvimento di determinate funzioni, nell'ambito dei poteri ad esso conferiti.

 

ART. 12) SEGRETARIO

Il Segretario collabora con il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'attuazione dell'attività associativa. Il segretario, inoltre, redige il verbale delle riunioni del Consiglio Direttivo; predispone con il Presidente tutti gli atti da sottoporre alla deliberazione del Consiglio.

 

ART. 13) TESORIERE

Il Tesoriere cura la gestione dell'Associazione, incassa le quote sociali, provvede al pagamento, previa autorizzazione del Presidente, delle spese assunte dall'Associazione.

Su espressa delega del Presidente provvede a riscuotere contributi concessi all'Associazione da qualsiasi Ente pubblico o privato, nonchè da privati stessi.

Tiene la contabilità dell'Associazione con l'obbligo espresso di rendere, in qualsiasi momento, il rendiconto al Presidente o al Consiglio Direttivo.

Egli è responsabile degli atti contabili dell'Associazione.

 

ART. 14) COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

L'assemblea (su proposta del Consiglio Direttivo) potrà nominare un Collegio dei Revisori dei Conti composto di 3 (tre) membri effettivi ed un membro supplente tra persone dotate di adeguata professionalità che durano in carica 3 (tre) anni e potranno essere rieletti, con il compito di controllare la gestione dell'Associazione.

Il Collegio dei Revisori dei Conti nomina al suo interno un Presidente.

 

ART. 15) ESERCIZIO SOCIALE

La gestione si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il bilancio preventivo viene redatto entro il 30 (trenta) novembre, quello consuntivo viene redatto entro il 30 (trenta) giugno di ogni anno.

Il Presidente sottopone all'Assemblea generale per l'approvazione il rendiconto economico finanziario consuntivo dell'esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo.

Gli eventuali avanzi di gestione dell'Associazione saranno reinvestiti a favore di attività istituzionali previste dal presente statuto.

 

ART. 16) RECESSO ED ESPULSIONE DEGLI ASSOCIATI

Gli associati potranno recedere dall'Associazione in ogni momento presentando lettera di recesso al Presidente che ne darà comunicazione al Consiglio Direttivo.

L'associato recedente non avrà diritto a liquidazione alcuna con riferimento sia ad eventuali conferimenti che per le quote versate.

In caso di comportamento di un associato difforme e in contrasto con il presente statuto e con l'eventuale regolamento dell'Associazione, il Consiglio può deliberare l'espulsione dell'associato, con espressa esclusione di liquidazione alcuna sia per gli eventuali conferimenti sia per le quote versate.

 

ART. 17) DELEGAZIONI E SEDI DISTACCATE

Con delibera del Consiglio Direttivo l'associazione può istituire su tutto il territorio nazionale e all'estero delegazioni e sedi distaccate, nominandone il responsabile.

Il Presidente può delegare l'assolvimento di determinate funzioni al responsabile locale così nominato.

Al Consiglio Direttivo spetta in ogni caso la fissazione dei compiti e delle prerogative di tali delegazioni e sedi distaccate.

 

 

 

ART. 18) SCIOGLIMENTO, CESSAZIONE O ESTINZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione viene deliberato dalla assemblea degli associati con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Con la delibera di scioglimento si provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e in ordine alla devoluzione del patrimonio sociale che residuerà esaurita la liquidazione e che dovrà essere destinato a enti senza scopo di lucro aventi oggetto analogo o affine a quello dell'Associazione per fini di utilità sociale.

Il patrimonio sarà devoluto a enti senza scopo di lucro per fini di utilità sociale aventi oggetto analogo o affine a quello dall'Associazione, anche in caso di cessazione o estinzione della medesima.

 

ART. 20) NORME APPLICABILI

Per quanto non previsto nel presente statuto si farà riferimento alle disposizioni di legge vigenti applicabili.

 

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