INTERROGAZIONE PARLAMENTARE SUL CASO GORI – COORDINAMENTO CAMPANO PER LA GESTIONE PUBBLICA DELL’ACQUA E RETE CIVICA PER L’ACQUA PUBBLICA ATO 3 CAMPANIA: “L’ACQUA RITORNI IN MANO AI COMUNI, STOP AI REGALI AI PRIVATI”
Riceviamo e pubblichiamo
INTERROGAZIONE PARLAMENTARE SUL CASO GORI – COORDINAMENTO CAMPANO PER LA GESTIONE PUBBLICA DELL’ACQUA E RETE CIVICA PER L’ACQUA PUBBLICA ATO 3 CAMPANIA: “L’ACQUA RITORNI IN MANO AI COMUNI, STOP AI REGALI AI PRIVATI”
Mercoledì 10 luglio è stata presentata l’interrogazione parlamentare firmata dagli onorevoli Luigi Gallo (M5S), Arturo Scotto (SEL) e Massimiliano Manfredi (PD), in cui si denuncia la espropriazione delle competenze degli enti locali sul servizio idrico integrato perpetrata dalla Regione Campania.
La Regione avrebbe dovuto legiferare entro il 2012 il riordino delle competenze degli enti locali relative al servizio idrico, ma non ha adempiuto ai propri obblighi ed ha commissariato le autorità d’ambito, eliminando lo strumento più democratico esistente nella gestione del servizio idrico.
Proprio durante il commissariamento la Regione Campania con le Delibere di Giunta Regionale n. 171 e 172 del 2013 (Delibera Salva-GORI) ha scontato e ristrutturato il debito che la società GORI s.p.a. aveva maturato nei confronti della Regione per un ammontare di 282 milioni di euro, contemporaneamente, il Commissario Straordinario on. Carlo Sarro (sempre di nomina regionale) con delibera n. 17/2013 ha provveduto ad aumentare le tariffe del S.I.I. del gestore GORI s.p.a. del 13,4%, con ulteriori aumenti in previsione negli anni a venire.
Il Coordinamento Campano per la Gestione Pubblica dell’Acqua e la Rete Civica per l’Acqua Pubblica Ato 3 Campania dichiarano in una nota congiunta che “Non è possibile regalare soldi pubblici alla Gori spa, non solo perché essa è un’azienda privata e i referendum del 2011 indicano la ripubblicizzazione del servizio idrico integrato, ma anche perché lo sconto di 70 milioni sul debito della Gori stessa, la ristrutturazione della quota restante, nonché l’aumento delle tariffe sono stati decretati senza lo strumento democratico previsto dalla legge, e cioè senza che i comuni abbiano approvato alcunché. Il servizio idrico deve ritornare in mano ai comuni, nelle decisioni che lo riguardano e nella sua gestione”.
Nell’interrogazione si chiede al Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare quale atto intenda mettere in campo al fine di ripristinare le competenze dei comuni nella Regione Campania e di censurare gli atti finora emanati in dispregio di tali competenze.
Interrogazione in Commissione
Al Ministro per l’Ambiente, Tutela del territorio e del Mare.
- Per sapere – premesso che:
Il servizio idrico integrato, secondo quanto prescrive l’art. 117, secondo comma lett. p) della Costituzione, rientra tra le funzioni fondamentali degli enti locali, materia di competenza esclusiva statale.
Di tanto ne dà atto la stessa Corte Costituzionale lì dove ha affermato che “le competenze comunali in ordine al servizio idrico, sia per ragioni storico-normative sia per l'evidente essenzialità di questo alla vita associata delle comunità stabilite nei territori comunali, devono essere considerate quali funzioni fondamentali degli enti locali, la cui disciplina è stata affidata alla competenza esclusiva dello Stato dal novellato art. 117. Ciò non toglie che la competenza in materia di servizi pubblici locali resti una competenza regionale, la quale, risulta in un certo senso limitata dalla competenza statale suddetta, ma può continuare ad essere esercitata negli altri settori, nonché in quello dei servizi fondamentali, purché non sia in contrasto con quanto stabilito dalle leggi statali” (Consulta sent. n. 307/2009).
Nell’ambito delle richiamate attribuzioni, il Legislatore nazionale ha disciplinato il Servizio Idrico Integrato con il D.Lgs. 152/2006 (cd. Codice Ambiente) demandando alle regioni l’integrazione della disciplina riguardante gli aspetti settoriali (ovvero, tra l’altro, la delimitazione territoriale dei bacini; la possibilità di individuare diverse forme di organizzazione degli enti locali quali Consorzi di comuni, Aziende Speciali di bacino).
In questa precipua ottica, a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 2, comma 186 bis, della legge 191/2009, introdotto dall’art. 1, comma 1-quinquies della legge 42/2010 (a sua volta emesso sulla scorta del D.L. 2/2010 che prevede espressamente “interventi urgenti concernenti Enti Locali e Regioni”) sono state soppresse le Autorità d’Ambito con decorrenza 31.03.2011 (poi prorogata al 31.12.2012 dal decreto legge 216/2011) ed è stato espressamente prescritto che decorso il predetto termine ogni atto compiuto dalle Autorità d’ambito territoriale è da considerarsi nullo, stabilendo altresì che “entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazioni ed adeguatezza”.
La Regione Campania non ha ottemperato a tale dettato normativo, ed infatti, alla data di scadenze del termine per la definizione della nuova disciplina di dettaglio regionale non ha provveduto a varare la legge di ridefinizione delle Autorità d’Ambito.
Per converso, a fronte della richiamata inequivocabile soppressione ex lege delle Autorità d’Ambito, la Regione Campania ha deciso di non ottemperare a tale dettato normativo, ovvero ne ha dato ottemperanza solo in maniera formale, tanto che con la delibera della Giunta Regionale Campana n. 813 del 27.12.2012 ha annunciato (alla lettera e) di stare “predisponendo una apposita legge per la riassunzione delle competenze a nuovi soggetti da individuarsi in sostituzione delle Autorità d’Ambito” e pertanto si è limitata a “commissariare” l’Autorità d’Ambito, conferendo al nominato Commissario esclusivamente compiti di ordinaria amministrazione e di liquidazione, espropriando in tal modo gli enti locali di qualsiasi competenza sul servizio idrico integrato.
La “motivazione” addotta dalla Regione Campania per detta soppressione “di facciata” dell’Ente d’Ambito è rinvenibile nella delibera di Giunta Regionale 813, laddove espressamente si legge che la legge 42/2010 avrebbe soppresso “esclusivamente il soggetto giuridico “Autorità d’Ambito” ma non il sistema delle competenze allo stesso affidate”.
Quanto stabilito con la richiamata delibera di Giunta n. 813/2012 è stato ratificato nel comma 137 dell’art. 1 della Legge Regione Campania n. 5 del 6 maggio 2013 (Finanziaria Regionale) che ha stabilito che “I commissari nominati per la liquidazione delle autorità di ambito, soppresse ai sensi dell’articolo 2, comma 186-bis, della legge 191/2009, esercitano sino al definitivo conferimento disposto dalla normativa regionale, per un periodo non superiore a sei mesi, le funzioni di cui all’articolo 148 del decreto legislativo 152/ 2006”.
Con la nomina dei commissari regionali, con conseguente espropriazione delle competenze dei comuni, la Regione ha palesemente violato il dettato dell’art. 117 comma 2 lett. p) della Costituzione in quanto il servizio idrico integrato rientra tra le funzioni fondamentali degli enti locali, la cui disciplina è stata affidata alla competenza esclusiva dello Stato, che ha disciplinato nel codice dell’ambiente le modalità di esercizio di tali funzioni da parte dei comuni.
A fronte di una normativa di settore che, secondo quanto rileva la stessa Regione Campania, al momento è insussistente ed è in fase di predisposizione, le ultime settimane hanno visto il susseguirsi una serie di operazioni di ristrutturazione della gestione del S.I.I. in Campania che hanno avuto quale protagonista assoluto proprio l’Ente d’Ambito commissariato che agisce senza alcun coinvolgimento degli enti locali che si sono visti sostanzialmente espropriati dell’intera funzione loro spettante per legge (ex art. 117 Cost., comma 2, lett. p, cit.).
In tale ottica vanno menzionate due delibere consecutive emanate dalla Giunta Regionale Campana nel mese di giugno ed ovvero la 171 e la 172 con le quali si ridisegnano i rapporti con i soggetti protagonisti del S.I.I. campano, ed in particolare i rapporti economici e gestionali con la GORI s.p.a., soggetto gestore individuato dall’Ente d’Ambito Sarnese Vesuviano per la gestione del Servizio Idrico Integrato in virtù di convenzione trentennale avente decorrenza a far data dal 01.10.2002.
In ordine a quest’ultimo gestore va rilevato che nei suoi primi dieci anni di esercizio, il predetto gestore non ha raggiunto l’equilibrio economico-finanzario, maturando un rilevante debito nei confronti della Regione Campania, di importo pari ad euro 282.999.149,32, per il mancato pagamento dei corrispettivi dovuti all’ente per la fornitura di “acqua all’ingrosso” dagli acquedotti regionali e per i servizi di “collettamento a depurazione delle acque reflue” negli impianti di depurazione a gestione regionale.
Ora, con la deliberazione n. 171 (ribattezzata delibera “Salva GORI”), la Giunta Regionale Campania ha autorizzato la rideterminazione del debito complessivo maturato nei confronti della regione Campania dalla GORI s.p.a. per gli esercizi 2002 – 2012, per fornitura di “acqua all’ingrosso” dagli acquedotti regionali e per i servizi di “collettamento a depurazione delle acque reflue” negli impianti di depurazione comprensoriali pari ad euro 282.999.149,32 in modo che l’Amministrazione regionale realizzi il credito vantato nella misura non inferiore ai tre quarti del relativo valore; inoltre ha concesso sul predetto credito rideterminato in misura sostanzialmente ridotta una rateizzazione ventennale non onerosa per i primi dieci anni e onerata del solo tasso legale vigente al momento della firma dell’accordo di rateizzazione per i successivi dieci anni di rateizzazione.
In buona sostanza, con la richiamata delibera, la Giunta regionale campana rinuncia formalmente ad un credito di oltre 70 milioni di euro maturato nei confronti della società mista che gestisce il servizio idrico locale, accettando altresì il pagamento del residuo debito in forma rateizzata per venti anni ed in quota parte non remunerata. Detta consistente riduzione del debito contratto dalla GORI s.p.a. nei confronti della Regione ed oggetto della delibera 171 è stata deliberata in una situazione di sostanziale “vuoto di potere” in ordine ad atti esorbitanti l’ordinaria amministrazione degli Enti d’Ambito commissariati.
A fronte del predetto vuoto normativo, la ristrutturazione della gestione del SII campano ha trovato un ulteriore importante tassello nella deliberazione di giunta regionale n. 172 del 03.06.2013 con la quale si è provveduto al trasferimento all’Ente d’Ambito commissariato delle Opere e delle Infrastrutture idriche afferenti lo stesso S.I.I. realizzate dalla Cassa per il Mezzogiorno e divenute di proprietà della Regione a seguito della soppressione dell’AgenSud.
Detto trasferimento è in attesa a definirsi sin dall’entrata in vigore dell’art. 12 della legge n. 36 del 05.01.1994 e della Legge Regionale Campania n. 14 del 21.05.1997 ed investe un Ente commissariato a cui sono legislativamente preclusi tutti gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione ed a cui si trasferiscono opere ed infrastrutture.
L’attuale fase di ristrutturazione della gestione del S.I.I. campano trova un ulteriore suo tassello nel nuovo piano tariffario deliberato dall’Ente d’Ambito il 29 aprile 2013, approvato con la delibera n. 17 emessa dal Commissario Straordinario.
Per approvare il nuovo piano tariffario il Commissario fa riferimento alla deliberazione dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas (AEEG) 28 dicembre 2012, n. 585/2012/R/IDR che prescrive un’articolata procedura per la “Validazione dei dati” e per il “Calcolo della Tariffa” che coinvolge il gestore e che presuppose l’aggiornamento del Piano Economico Finanziario.
Con la richiamata delibera 17, il Commissario ha deliberato in autonomia il nuovo piano tariffario, tanto che è che ha demandato, con propria determinazione dirigenziale (la 36 del 18.04.2013), all’ANEA (ovvero all’Associazione Nazionale Autorità ed Enti d’Ambito, che l’associazione che rappresenta gli interessi di questi enti messi in liquidazione) l’incarico di “Validazione dati AEEG calcolo della tariffa in applicazione del Metodo Tariffario Provvisorio e aggiornamento del Piano Tariffario”.
A seguito dell’avvenuta validazione dei predetti dati si è compiuto l’iter formale per l’approvazione di un nuovo piano tariffario che riforma ulteriormente i rapporti di gestione dell’intero S.I.I. campano e con il quale il Commissario ha deliberato, in completa autonomia e senza alcuna consultazione degli enti locali competenti per legge, la nuova tariffa del s.i.i. con aumento del 13,4% rispetto all’articolazione tariffaria precedente; tale esorbitante aumento tariffario è ora al vaglio dell’AEEG per la ratifica definitiva.
: - se e quali iniziative abbia intrapreso, ovvero intenda intraprendere al fine di ristabilire la competenza degli enti locali sul servizio idrico integrato e se ritenga conforme al dettato normativo, alla corretta gestione di un servizio assolutamente primario quale è l’acqua ed alla reale tutela dei conti pubblici, questa radicale opera di riforma della gestione del S.I.I. che sta avvenendo in Campania, con la deliberazione n. 171 e con la nuova tariffa del s.i.i. con aumento del 13,4% rispetto all’articolazione tariffaria precedente, in una situazione di sostanziale vuoto normativo e di poteri, venuta a crearsi a seguito della soppressione delle Autorità d’Ambito, e che viene gestita in maniera uni personale dai Commissari Straordinari, senza coinvolgere in alcun modo i comuni e gli enti locali direttamente interessati e competenti per legge costituzionale.
On. Luigi Gallo
On. Arturo Scotto
On. Massimiliano Manfredi